Genitori dello stesso sesso: adozione del figliastro dal 1.1.2018

La modifica di legge in vigore dal 1° gennaio 2018 estende l’adozione del figliastro anche a coppie dello stesso sesso sposate, conviventi in unione domestica registrata o conviventi di fatto. Concretamente, ciò significa che ora una persona può adottare il figlio del_della proprio_a partner. Tale adozione si rende necessaria, ad esempio, quando il genitore sociale intende adottare il figlio del genitore gestante concepito tramite donazione di sperma privata o ricorso a una banca del seme all’estero, o anche nel caso in cui il genitore sociale intende adottare il figlio del genitore biologico nato da maternità surrogata.

Modifica del codice civile: Adozione del figliastro
Art. 264c CC

1 Una persona può adottare il figlio del:

  1. coniuge;
  2. partner registrato;
  3. convivente di fatto.

2 La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.
3
I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un’unione domestica registrata.

Oltre ai tre anni di comunione domestica dei genitori, per l’adozione del figlio del_della partner un altro presupposto importante è che il figlio sia cresciuto con i genitori per almeno un anno prima dell’adozione. Ma in questo modo non è possibile per il secondo genitore adottare il figlio subito dopo la nascita:

Art. 264
1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno […]

A seconda della costellazione familiare, anche l’articolo 264d diventa rilevante per alcune famiglie:

Art. 264d
1 La differenza d’età tra l’adottando e gli aspiranti all’adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni.
2
Sono possibili deroghe se è necessario per tutelare il bene del-l’adottando. Gli aspiranti all’adozione devono motivare la richiesta di una deroga.

Con l’adozione del figlio del_della partner si crea un rapporto di filiazione a pieno titolo con la persona che fino a quel momento ha svolto il ruolo di secondo genitore. In tal modo, si garantisce ad esempio ai figli che crescono in famiglie arcobaleno di poter rimanere presso il secondo genitore e non essere collocati presso terzi in caso di decesso del loro genitore biologico. Parallelamente, in caso di decesso del loro genitore legale, non biologico, i figli vantano un diritto sull’eredità come pure alla rendita per orfani. Si garantisce, inoltre, che, in caso di separazione, i figli possano continuare a vedere il loro secondo genitore legale nonché vantare un diritto al mantenimento.

Procedura di adozione del figlio del_della partner: normative cantonali
L’adozione del figlio del_della partner è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi (art. 268 cpv. 1 CC). Ciò significa che sono i Cantoni di domicilio a disciplinare lo svolgimento della procedura. A oggi la gran parte delle autorità cantonali competenti per questo tipo di procedure non ha pubblicato alcuna informazione sulla nuova normativa dell’adozione del_della partner. Per avere informazioni sulla procedura vigente nel vostro Cantone, dovete mettervi in contatto con le suddette autorità. Anche la Federazione Famiglie Arcobaleno contatterà tutte le autorità cantonali, proponendo agli addetti una specifica formazione di aggiornamento sulle particolari sfide e circostanze delle famiglie arcobaleno. Per i membri della Federazione Famiglie Arcobaleno, le relative informazioni saranno consultabili sul Rainbow Family Portal. Inoltre, nel corso del 2018, saranno organizzati degli workshop in diverse città, in cui sarà possibile ottenere consigli sulle procedure e sulle esperienze già fatte.

L’art. 268a CC prevede che le adozioni di qualunque tipo possono essere pronunciate solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti. Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all’adozione e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza. Al momento appare ancora poco chiaro se, in caso di adozione extrafamiliare o intrafamiliare (adozione del figlio del_della partner), la procedura di accertamento sia la stessa. Così come non sono ancora chiare le modalità con cui si terrà conto dei tratti specifici delle famiglie arcobaleno in questo processo.

Infine, non bisogna sottovalutare i costi: la procedura di adozione del figlio del_della partner si aggira intorno ai CHF 1’000.00 per ogni minore.

Vi consigliamo di prepararvi bene a tale procedura. La Federazione Famiglie Arcobaleno sarà lieta di raccogliere le vostre esperienze: info@famigliearcobaleno.ch . Se la vostra situazione familiare presenta determinate specificità, non esitate a contattarci prima di avviare la procedura di adozione del figlio del_della partner.

Esempio di procedura nel Cantone di Zurigo
Il personale dell’Autorità centrale cantonale per le adozioni esegue gli accertamenti per l’adozione del figlio del_della partner su incarico dell’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Per le persone che vivono nella città di Zurigo, sono gli operatori del Servizio specializzato figli affiliati a occuparsi degli accertamenti.

Procedura di accertamento per l’adozione del figlio del_della partner
I moduli di richiesta relativi alla procedura di accertamento per l’adozione del figlio del_della partner vanno presentati all’Autorità centrale cantonale per le adozioni.
Richiesta di procedura di accertamento per l’adozione del figlio del_della partner (PDF, 18 pagine, 159 kB, in tedesco)

Decisione di adozione del figlio del_della partner
L’autorità competente per le adozioni è l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) nel circondario APMA dei genitori adottivi e affilianti.
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/it/kinder_jugendhilfe/adoption/stiefkindsadoption.html

Adozione del figlio del_della partner per cittadine tedesche in Svizzera
Il racconto dell’esperienza di Sabine & Ines di Zurigo, maggio 2017

Nell’agosto 2012 io e la mia partner ci siamo trasferite in Svizzera, a Zurigo. Il nostro desiderio di un figlio si è realizzato la prima volta nel novembre 2014 con la nascita di nostra figlia Hannah. Già prima della sua nascita, avevamo redatto un testamento e una procura preventiva, con cui la mia partner, madre biologica di Hannah, stabiliva che, in caso di morte, l’autorità parentale su nostra figlia fosse trasferita a me. Ma naturalmente ciò non è vincolante sul piano giuridico, dunque non si capisce quale potrebbe essere la decisione di un Tribunale della famiglia in caso di bisogno.

Procedura di adozione del figlio del_della partner: poiché noi, in quanto cittadine tedesche, già allora avevamo la possibilità di ricorrere all’adozione del figlio del_della partner, abbiamo avviato questa complessa procedura subito dopo la nascita di Hannah. La procedura in Svizzera si è svolta come segue, che poi è quello che succederà a breve alle famiglie arcobaleno svizzere: Nell’estate del 2015 abbiamo contattato il Servizio specializzato figli affiliati della città di Zurigo, che ci ha chiesto anzitutto di presentare un dossier completo. Oltre a ogni sorta di documento (in parte autenticati dal notaio), come certificati di nascita, passaporti, certificati medici dell’adottante e dell’adottata, estratto del casellario giudiziale e del registro esecuzioni e fallimenti, è stato necessario illustrare la situazione economica, motivare le ragioni dell’adozione nonché scrivere una biografia dell’adottante e della bambina. Solo mettere insieme questi documenti ha richiesto alcune settimane. In seguito, il Servizio specializzato ha fatto anche due visite a domicilio (perché nel frattempo ci eravamo trasferite ancora), durante le quali ci sono state poste domande sulla nostra biografia, le attuali condizioni di vita, la coppia, la relazione con nostra figlia, lo stile educativo e i nostri valori. Tutte queste informazioni sono state trascritte in una perizia di 9 pagine, che terminava con una valutazione della mia idoneità. La perizia è stata inoltrata al Tribunale della famiglia tedesco. Dopo un’audizione dinanzi al Tribunale della famiglia in Germania, ho potuto infine adottare ufficialmente Hannah nell’ottobre 2016. Il riconoscimento dell’adozione del figlio del_deall partner da parte della legge svizzera è avvenuto presso il Comune di Zurigo, ufficio di stato civile, nel marzo 2017.

Risultato: siamo molto contente di avere avuto la possibilità di ricorrere alla procedura di adozione del figlio del_della partner nonché di averla portata finalmente a termine dopo oltre due anni di incertezza giuridica. Le nostre esperienze sono state essenzialmente positive, con persone tolleranti che si sono dimostrate molto aperte e pronte a collaborare all’elaborazione delle nostre richieste. Molte di loro, a causa della specificità del nostro caso, hanno dovuto anche fare qualche sforzo in più per chiarire le competenze delle varie autorità e altre questioni particolari, per esempio «Come registrare due madri su un certificato di nascita, il cui modello ufficiale prevede solo le diciture di padre e madre?». Insomma, oltre a un sentimento prevalente di gioia, ci rimane comunque anche un po’ di amaro in bocca. L’onere burocratico e finanziario (solo il forfait per la perizia del servizio specializzato per affiliati è costato CHF 1’300) è enorme e la «valutazione peritale» non sempre piacevole. Il tutto avviene in un contesto in cui le coppie eterosessuali, in una situazione simile, possono far registrare una «paternità» (persino quando questa non è biologica) già durante la gravidanza.